I Comuni possono istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, un’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e nella misura massima di cinque euro per persona e per notte di soggiorno.
Imposta di soggiorno
A chi è rivolto
Si applica ad ogni persona non residente nel Comune di Mozzo e per ogni pernottamento nelle strutture come definite nell’art. 3 del regolamento dell’imposta di soggiorno ubicate nel territorio Comunale, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
Le esenzioni all'imposta di soggiorno sono dettagliate nella documentazione allegata.
Estratto art. 2, commi 3 e 4 del succitato regolamento:
"3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Mozzo, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Mozzo.
4. Tra le strutture ricettive previste dal presente regolamento sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni."
Descrizione
L'imposta di soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale».
La norma consente ai Comuni di istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, un’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e nella misura massima di cinque euro per persona e per notte di soggiorno.
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il Comune di Mozzo, con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 29 dicembre 2022, ha istituito l’Imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento attuativo.
Come fare
Per l'ospite della struttura ricettiva
L’imposta dovuta dall’ospite della struttura è versata direttamente al gestore della stessa, contestualmente al pagamento dell’importo previsto per il soggiorno.
Per i gestori di strutture ricettive
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Mozzo sono tenuti a:
- Informare in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno;
- Riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA". A partire dal 19.05.2020, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 20.07.2020, n. 77, è stata modificata la qualifica del Gestore delle strutture ricettive. Dal 01 aprile 2023 i gestori diventano responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli ospiti. Il rifiuto del pagamento dell'imposta da parte degli ospiti non è più previsto. In caso di rifiuto, l'imposta resta comunque dovuta in capo al gestore;
- Presentare apposite dichiarazioni relativamente all’imposta riscossa nell’anno di riferimento.
Le dichiarazioni dovranno contenere il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo oggetto d’imposta, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti totali, pernottamenti tassati ed indicando separatamente i pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarate tutte le informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse per via telematica utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dal Comune di Mozzo al seguente indirizzo: https://mozzo.imposta-soggiorno.it
Le strutture ricettive dovranno pertanto in primis registrarsi al predetto link per poter accedere ai servizi che consentono la compilazione e l’inoltro delle suddette dichiarazioni. Inoltre, le strutture registrate potranno fruire gratuitamente di una serie di servizi aggiuntivi quali ad esempio la compilazione del file per la Questura, del file Istat (Turismo 5), il rilascio delle ricevute di pagamento.
Per un supporto tecnico in merito all’utilizzo del software è possibile contattare la ditta Proxima S.r.l. al numero 0289605116 il venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 oppure scrivendo alla mail infoalberghi@proximasrl.net.
NOTA BENE: La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.
Le dichiarazioni dovranno essere presentate nel rispetto delle seguenti scadenze:- entro il 31 gennaio: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01 ottobre al 30 dicembre;
- entro il 30 aprile: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01 gennaio al 30 marzo;
- entro il 31 luglio: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01 aprile al 30 giugno;
- entro il 31 ottobre: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01 luglio al 30 settembre.
- Versare al Comune di Mozzo le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 31 gennaio, 30 aprile, il 31 luglio, 31 ottobre di ogni trimestre mediante sistema PagoPA;
- Presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1-ter e 5-ter dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.
Cosa serve
Consegnare i modelli e le dichiarazioni compilate al Comune di Mozzo, versando le somme riscosse.
Cosa si ottiene
L'assolvimento del dovere tributario verso il Comune.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
- entro il 31 gennaio: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01 ottobre al 30 dicembre;
- entro il 30 aprile: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01 gennaio al 30 marzo;
- entro il 31 luglio: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01 aprile al 30 giugno;
- entro il 31 ottobre: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01 luglio al 30 settembre.
Costi
Il tariffario dell'ammontare dell'imposta di soggiorno è aggiornato di anno in anno.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio Tributi.
Si comunica inoltre che
- per l’anno 2023 l’imposta di soggiorno si applica dal 01 aprile al 31 dicembre;
- a decorrere dal 01/01/2024 l’imposta di soggiorno si applica dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.