Come comportarsi portando a spasso il proprio cane in luoghi pubblici: la museruola
Ieri abbiamo pubblicato un articolo su come comportarsi con il proprio cane nei luoghi pubblici. Giustamente un cittadino ha fatto notare (nella comunicazione su Facebook) di non aver trattato l’utilizzo della museruola per i cani in luoghi pubblici.
Scusandoci per la mancanza, cerchiamo di fare chiarezza sulla questione.
La museruola, si sa, è un oggetto che divide. Chi la vorrebbe su tutti i cani per motivi di sicurezza delle altre persone; chi non si pone il problema e passeggia liberamente con il proprio cane senza museruola; chi ha l’accortezza di utilizzarla o meno a seconda della stazza e della pericolosità del cane.
Cosa dice la legge a riguardo? Un'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2024 ha dato un giro di vite alla questione, introducendo l'obbligo di museruola e guinzaglio per tutti i cani, senza distinzione di razza o pericolosità.
L’Ordinanza esige che i proprietari di cani abbiano sempre a disposizione una museruola quando si trovano in spazi pubblici – oltre che di condurre l’animale al guinzaglio – al di là della razza, delle dimensioni e della pericolosità del cane.
Si tratta di una misura preventiva, che non tiene conto di quanto effettivamente siano pericolosi i cani e quanto su questo aspetto influiscano le dimensioni e la forza dell’animale.
In modo specifico, le situazioni in cui la museruola è obbligatoria sono:
quando ci si trova con il proprio cane in uno spazio pubblico;
quando si conduce il proprio cane in spazi pubblici con molta gente;
quando si utilizzano mezzi pubblici;
quando nelle vicinanze sono presenti altri animali.
È importante sottolineare che in mancanza della museruola – oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 7 bis del D.Lgs 8 agosto 2000 N. 267, fra un minimo di 25 € e un massimo di 500 – l’articolo 2052 del Codice civile stabilisce che il proprietario di un animale o una persona che lo porta con sé è responsabile dei danni causati dall'animale stesso: ciò vale quando l’animale è in custodia, è stato smarrito o è fuggito; fa eccezione il caso in cui la persona interessata riesca a provare che il danno è dovuto a un caso fortuito, secondo le definizioni date dal Codice Civile.
Luogo
Comune di Mozzo, Piazza Costituzione, Mozzo, BG, Italia