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1) Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti che sono nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica che rende possibile la fruizione di tale energia.
2) Quale è l’obiettivo di una CER?
L’obiettivo principale di una CER è portare benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui essa opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
3) Come si costituisce una CER?
In primo luogo si procede all’individuazione delle aree in cui realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica. È poi necessario costituire legalmente la CER (sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro, ecc.) ossia munirla di una propria autonomia giuridica attraverso una forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, dotata di un atto costitutivo e di uno statuto. L’adesione di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile alla CER può avvenire nella fase di costituzione legale della stessa o in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti.
4) Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica, e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.
5) Chi può far parte di una CER?
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
- produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico o di altra tipologia (si veda il successivo punto 8);
- autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
- consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
6) Quali tipologie di impianti FER (Fonti Energie Rinnovabili) possono far parte di una CER? Solo gli impianti fotovoltaici?
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.).
7) Quali requisiti devono avere gli impianti di produzione per poter accedere alle CER?
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere una potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione ma possono far parte di una CER anche gli impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente al 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque non prima della regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono usufruire di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
8) Esiste un vincolo relativo alla posizione geografica dei produttori e dei consumatori membri della stessa CER ai fini dell’accesso agli incentivi?
Sì, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.
9) Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
- Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.
- Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh.
- Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia, è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato. Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
10) È possibile inserire un sistema di accumulo in una CER? E la colonnina per la ricarica di veicoli elettrici?
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata. Inoltre in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.
Per tutte le altre informazioni, per fare domande, richiedere precisazioni, approfondimenti o curiosità l’appuntamento è per venerdì 21 marzo, alle ore 21, presso l’Auditorium “A.M. Mozzoni” di Mozzo, ingresso libero, in cui verrà presentata la Fondazione Energia CER.
In allegato la locandina della serata.