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Il Sindaco
ORDINA
a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d’uso confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade silvo-agropastorali e sentieri, parcheggi pubblici o di uso pubblico, esistenti su tutto il territorio del Comune di Mozzo, di provvedere, nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:
a) rimonda del secco di tutte le piante esistenti e abbattimento di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di eventi meteorologici intensi o eccezionali, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti di carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
c) garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, libera arbusti, rovi, e/ piante infestanti, in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette e non occultare la visibilità agli utenti della strada;
d) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
e) smaltimento il materiale organico di risulta nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali;
ORDINA ALTRE SÌ
- a tutti i proprietari, possessori, conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di immobili ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazioni mediante lo sfalcio d’erba, la rimozione della vegetazione infestante, o altro ritenuto necessario;
- ai proprietari dei fabbricati, di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza;
- lo smaltimento del materiale organico di risulta dovrà essere effettuato nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali;
- che i suddetti interventi dovranno essere eseguiti entro 60 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.
AVVERTE CHE
1) fatta salva l'immediata esecuzione delle opere provvisionali e di messa in sicurezza strettamente necessarie alla tutela della pubblica incolumità, in caso di presenza di alberi individuati come bene monumentale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 42/2004 è fatto obbligo per gli esecutori di raccordarsi tempestivamente con la competente Soprintendenza per la definizione degli interventi definitivi;
2) Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche senza preventiva autorizzazione da parte dell’ufficio di Polizia Locale;
3) È fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare su strada, di procedere alla richiesta dei permessi da inviare all’ufficio di Polizia Locale oltre al posizionamento di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso;
4) Chiunque violi le disposizioni dell’art.29 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 173,00 a € 695,00.
5) Chiunque violi altre disposizioni non contemplate dal Codice della Strada e previste nel presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981.
6) L’Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;
7) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili inconseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
Il Sindaco
Gianluigi Ubiali
In allegato il testo completo dell’Ordinanza.