Messa in sicurezza ed abbattimento alberi pericolanti e contenimento di siepi, rami, arbusti, alberi prospicenti sulla pubblica via e che interferiscono con la sede ferroviaria

Con l’Ordinanza n. 66 del 5 giugno 2026, Ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza ed abbattimento alberi pericolanti e contenimento di siepi, rami, arbusti, alberi prospicenti sulla pubblica via e che interferiscono con la sede ferroviaria, quale misura di sicurezza ed incolumità pubblica. 

Data Pubblicazione:

8 Giugno 2026

Tempo di Lettura:

4 minuti

Ultimo Aggiornamento:

8 Giugno 2026 09:13

Contenuto

Il Sindaco

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d’uso confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade silvo-agropastorali e sentieri, parcheggi pubblici o di uso pubblico, esistenti su tutto il territorio del Comune di Mozzo, di provvedere, nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato: 

a) rimonda del secco di tutte le piante esistenti e abbattimento di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di eventi meteorologici intensi o eccezionali, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni; 

b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti di carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale; 

c) garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, libera arbusti, rovi, e/ piante infestanti, in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette e non occultare la visibilità agli utenti della strada; 

d) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi; 

e) smaltimento il materiale organico di risulta nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali;

ORDINA ALTRE SÌ

  • a tutti i proprietari, possessori, conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di immobili ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazioni mediante lo sfalcio d’erba, la rimozione della vegetazione infestante, o altro ritenuto necessario; 
  • ai proprietari dei fabbricati, di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza;
  • lo smaltimento del materiale organico di risulta dovrà essere effettuato nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali; 
  • che i suddetti interventi dovranno essere eseguiti entro 60 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza. 

AVVERTE CHE

1) fatta salva l'immediata esecuzione delle opere provvisionali e di messa in sicurezza strettamente necessarie alla tutela della pubblica incolumità, in caso di presenza di alberi individuati come bene monumentale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 42/2004 è fatto obbligo per gli esecutori di raccordarsi tempestivamente con la competente Soprintendenza per la definizione degli interventi definitivi; 

2) Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche senza preventiva autorizzazione da parte dell’ufficio di Polizia Locale; 

3) È fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare su strada, di procedere alla richiesta dei permessi da inviare all’ufficio di Polizia Locale oltre al posizionamento di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso; 

4) Chiunque violi le disposizioni dell’art.29 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 173,00 a € 695,00. 

5) Chiunque violi altre disposizioni non contemplate dal Codice della Strada e previste nel presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981. 

6) L’Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite; 

7) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili inconseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Gianluigi Ubiali

In allegato il testo completo dell’Ordinanza.

Luogo
Comune di Mozzo, Piazza Costituzione, Mozzo, BG, Italia

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08
Giu/26

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