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L’opzione potrà pervenire al Comune di Mozzo:
- per posta ordinaria, potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato, (indirizzo: piazza Costituzione, 5);
- per posta elettronica, anche non certificata, all’indirizzo protocollo@comune.mozzo.bg.it
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione deve essere
- redatta su carta libera;
- necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore;
- deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale;
- deve essere accompagnata da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.
Sul sito del Ministero dell’Interno è disponibile un modello di opzione che può essere utilizzato dagli elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono esprimere il voto per corrispondenza – il modello si trova in allegato anche a questa comunicazione.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 4-bis, cioè da quanto prescritto sopra.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Viene considerato un elettore temporaneamente residente all’estero chi permane all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione; tale circostanza deve essere dichiarata espressamente nella domanda d’iscrizione alle liste elettorali.
Ciò vale anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Segnaliamo inoltre che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.