Abbattimento alberi pericolanti e contenimento di siepi, rami, arbusti, alberi prospicenti sulla pubblica via e che interferiscono con la sede ferroviaria.
Data Pubblicazione: 25 Luglio 2025
Abbattimento alberi pericolanti e contenimento di siepi, rami, arbusti, alberi prospicenti sulla pubblica via e che interferiscono con la sede ferroviaria.
Data Pubblicazione: 25 Luglio 2025
Ordinanze
IL SINDACO
CONSTATATA la presenza di molte piante di alto fusto sul territorio di questo Comune, le quali possono essere in alcuni casi ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada e della pubblica illuminazione;
CONSTATATO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali e forti raffiche di vento, oltre a situazioni metereologiche eccezionali ed inaspettate, che negli ultimi periodi hanno interessato il territorio comunale;
TENUTO CONTO della nota di Rete Ferroviaria Italiana dell’Unità Territoriale Milano Linee Nord acclarata al protocollo n. 5546 del 02/05/2025;
VISTE anche le innumerevoli segnalazioni ricevute, pervenute da privati cittadini, di alberature anche su terreni di proprietà privata, potenzialmente pericolosi;
CONSIDERATO che, in caso d’incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;
RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante rimonda del secco, potatura o, come estrema ratio, ove non possibile intervenire diversamente, abbattimento di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;
VISTO il vigente Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 16 “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati”, 29 “Piantagioni e siepi”, 30 “Fabbricati, muri ed opere di sostegno”,31 “Manutenzione delle ripe;
VISTO il vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1993 n.495;
VISTI gli artt. 892 “Distanze per gli alberi” e successivi del Codice civile;
VISTO l’art.54 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267;
VISTA la Legge 689/1981;
VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n.116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare grave pericolo che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza alla luce anche delle previsioni metereologiche che prevedono temporali di forte intensità;
ORDINA
a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d’uso confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade silvo-agropastorali e sentieri, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti su tutto il territorio del Comune di Mozzo, di provvedere nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:
a) rimonda del secco di tutte le piante esistenti e abbattimento di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di eventi meteorologici intensi o eccezionali, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti di carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
c) provvedere a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, libera arbusti, rovi, e/ piante infestanti, in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette e non occultare la visibilità agli utenti della strada;
d) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.
e) smaltimento il materiale organico di risulta nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali.
ORDINA ALTRESÌ
AVVERTE
Enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell’intervento.
DISPONE
La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l’altro, mediante pubblicazione all’Albo on-line e sul sito internet del Comune di Mozzo.
Altresì la trasmissione a mezzo PEC a:
RENDE NOTO
Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Le forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.
AVVERTE
Che, a norma della Legge 7 agosto 1990 n.241 come modificata dalla Legge n.15/2005 e dal D.L. 35/2005, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:
IL SINDACO
Ubiali Gianluigi
In allegato il testo completo dell'Ordinanza.
Ultimo Aggiornamento
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