Ordinanza 111 2025

Abbattimento alberi pericolanti e contenimento di siepi, rami, arbusti, alberi prospicenti sulla pubblica via e che interferiscono con la sede ferroviaria.

Data Pubblicazione: 25 Luglio 2025

Tipologia Documento

Ordinanze

Descrizione

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza di molte piante di alto fusto sul territorio di questo Comune, le quali possono essere in alcuni casi ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada e della pubblica illuminazione;
CONSTATATO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali e forti raffiche di vento, oltre a situazioni metereologiche eccezionali ed inaspettate, che negli ultimi periodi hanno interessato il territorio comunale;
TENUTO CONTO della nota di Rete Ferroviaria Italiana dell’Unità Territoriale Milano Linee Nord acclarata al protocollo n. 5546 del 02/05/2025;
VISTE anche le innumerevoli segnalazioni ricevute, pervenute da privati cittadini, di alberature anche su terreni di proprietà privata, potenzialmente pericolosi;
CONSIDERATO che, in caso d’incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;
RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante rimonda del secco, potatura o, come estrema ratio, ove non possibile intervenire diversamente, abbattimento di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;
VISTO il vigente Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 16 “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati”, 29 “Piantagioni e siepi”, 30 “Fabbricati, muri ed opere di sostegno”,31 “Manutenzione delle ripe;
VISTO il vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1993 n.495;
VISTI gli artt. 892 “Distanze per gli alberi” e successivi del Codice civile;
VISTO l’art.54 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267;
VISTA la Legge 689/1981;
VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n.116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare grave pericolo che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza alla luce anche delle previsioni metereologiche che prevedono temporali di forte intensità;

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d’uso confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade silvo-agropastorali e sentieri, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti su tutto il territorio del Comune di Mozzo, di provvedere nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

a) rimonda del secco di tutte le piante esistenti e abbattimento di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di eventi meteorologici intensi o eccezionali, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti di carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
c) provvedere a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, libera arbusti, rovi, e/ piante infestanti, in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette e non occultare la visibilità agli utenti della strada;
d) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.
e) smaltimento il materiale organico di risulta nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali.

ORDINA ALTRESÌ

  • a tutti i proprietari, possessori, conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di immobili ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazioni;
  • ai proprietari dei fabbricati, di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza;
  • lo smaltimento del materiale organico di risulta dovrà essere effettuato nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali;
  • i suddetti interventi dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

AVVERTE

  1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.
  2. È fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare su strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire degli.
  3. Chiunque violi le disposizioni dell’art.29 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 173,00 a € 695,00.
  4. Chiunque violi altre disposizioni non contemplate dal Codice della Strada e previste nel presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981.
  5. L’Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
  6. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili inconseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

Enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell’intervento.

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l’altro, mediante pubblicazione all’Albo on-line e sul sito internet del Comune di Mozzo.
Altresì la trasmissione a mezzo PEC a:

  • Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. | Vice Direzione Generale Operativa| Direzione Operative Infrastrutture Direzione Operative Infrastrutture Territoriale di Milano | Unità Territoriale Milano Linee Sud;
  • Prefettura U.T.G. di Bergamo;
  • Comando Stazione Forestale Carabinieri di Curno;
  • Comando Stazione Carabinieri di Curno;
  • Comando Polizia Provinciale di Bergamo, Servizio di Polizia Locale del Comune di Mozzo per l’esecuzione e controllo.

RENDE NOTO

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Le forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che, a norma della Legge 7 agosto 1990 n.241 come modificata dalla Legge n.15/2005 e dal D.L. 35/2005, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

  • ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Bergamo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
  • ricorso al TAR della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’albo Pretorio del Comune;
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Ubiali Gianluigi

In allegato il testo completo dell'Ordinanza.

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