Ordinanza 79 2025: Servizio di igiene pubblica comunale provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione di aedes albopictus (zanzara tigre) nel territorio comunale anno 2025

Ordinanza del 21-05-2025.

Data Pubblicazione: 23 Maggio 2025

Tipologia Documento

Ordinanze

Descrizione

IL SINDACO

CONSIDERATO che la zanzara tigre e gli alphavirus Chikungunya e West Nile dei quali può essere vettore, sono fonte di preoccupazione già da diversi anni nella costiera adriatica e provincie limitrofe, in Lombardia nel 2024 sono stati confermati diversi casi autoctoni di malattia da arbovirus; dall’anno 2016 inoltre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito anche lo Zika tra gli arbovirus pericolosi per la salute, trasmesso anche quest’ultimo da zanzara tigre del genere Aedes.

CONSIDERATO, che la zanzara tigre è ormai stabilmente presente in provincia di Bergamo e per contenere il fenomeno è necessario agire principalmente sulle larve dell’insetto già nelle prime settimane di primavera e proseguendo sino a fine novembre.

CONSIDERATO che la lotta alla zanzara tigre non può avere esiti positivi senza il coinvolgimento dei cittadini. I siti a rischio di infestazione nelle aree pubbliche sono infatti solo il 10-20 per cento del totale del territorio di ogni singolo comune, il rimanente 80 – 90 per cento del territorio a rischio è di proprietà privata; E’ quindi necessario che i cittadini mettano in atto misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza.

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Che il ministero della Salute attraverso l’istituto superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 31/10/2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere il proliferare di questi insetti;

Considerato che l’Amministrazione comunale intende adottare tutte le misure necessarie a contenere il fenomeno infestante.

Vista la proposta dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo – Direzione Generale del 25 marzo 2025, prot. n. U0028324, protocollo comunale 3883 del 26.03.2025 che invita ad assumere idonei provvedimenti per il contenimento dell’infestazione da zanzara tigre;

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare il fenomeno infestante.

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell’infestazione entro termini accettabili;

Visto l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993; Visto il Regolamento Locale d’igiene;
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;
Vista la nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. G1.2016.0009198;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili; con Ordinanza n. 79 del 21 maggio 2025 il Sindaco

ORDINA

nei mesi primaverili ed estivi a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di: 

  • Non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana; 
  • Procedere al regolare svuotamento di oggetti contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc...) 
  • Coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta; 
  • Tenere puliti i cortili, giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; 
  • Trattare con prodotti larvicidi* (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni salvo l’uso di prodotti equipollenti) i tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc..) 

*Il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico. 

ORDINA ALTRESÌ

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di: 

  • Stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sugli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati; 
  • Ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo; 
  • Provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto, ad eseguinel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l’ora di intervento.

Alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto: 

  • Provvedere, dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune la data e l’ora dell’intervento. 

A tutti i conduttori di orti, di: 

  • Eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; 
  • Sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia; 
  • Chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette eventuali serbatoi d’acqua; 

Ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse, di: 

  • Mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti; 

Ai responsabili dei cantieri di: 

  • Evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; 
  • Sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d’acqua; 
  • Provvedere, in caso di sospensione dell’attività di cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche; 

All’interno di cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto.

AVVERTE

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartire in applicazione del Regolamento comunale d’igiene per la tutela della salute e dell’ambiente.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad €. 103,00 prevista dall’art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.

DISPONE

Sono incaricati della vigilanza per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati dalla presente ordinanza o dagli attestati di avvenuta bonifica rilasciati dalle imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all’Albo pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Copia del presente provvedimento venga trasmessa all’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo – Dipartimento di Prevenzione Sanitaria – PEC : protocollo@pec.ats-bg.it;

DISPONE ALTRESÌ

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/West Nile o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se nel caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

IL SINDACO
Ubiali Gianluigi

In allegato è disponibile il testo completo dell'Ordinanza.
 

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