Ordinanza 77 2025

Oggetto: Ordinanza Sindacale per la taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la 
sede ferroviaria ai sensi e nel rispetto del DPR 753/80, art. 52 e 55.

Data Pubblicazione: 19 Maggio 2025

Tipologia Documento

Ordinanze

Descrizione

IL SINDACO

Visti

  • L’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
  • Legge 24/11/1981, n.689;
  • Artt. 52 e 55 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753;
  • L’art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

Richiamati

  • la nota pervenuta da parte della RFI — Rete Ferroviaria Italiana  dell’Unità Territoriale Milano Linee Nord (Prot. nr. 5546) in data 02/05/2025, avente ad oggetto “Richiesta di emanazione ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria” rivolta ai Sindaci dei Comuni con territori interessati dall’attraversamento dell’infrastruttura ferroviaria nei confronti dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie;
  • il disposto di cui all’art. 52 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753 che prevede: “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei ...omissis”,
  • il disposto di cui art. 55 del succitato D.P.R. l 1/07/1980, n. 753 che così prevede: “i terreni adiacenti alle ferrovie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale …omissis.

Premesso:

  • che in passato la caduta di vegetazione, presente su aree non di proprietà RFI adiacenti le linee ferroviarie, ha causato gravi effetti sul servizio ferroviario in occasione degli eccezionali fenomeni meteorologici accaduti;

Considerato che:

  • il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie;
  • una possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rispettando i limiti delle distanze di cui al già citato D.P.R. 11/07/1980, n. 753, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

Ritenuto necessario e urgente imporre ai privati confinanti con la sede ferroviaria, a  tutti i privati confinanti con la sede ferroviaria ricadente nel territorio comunale di Mozzo, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di:

  • provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;
  • rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
  • adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52  e 55 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753;

ORDINA

A tutti i privati confinanti con la sede ferroviaria ricadente nel territorio comunale di Mozzo, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di:

  • provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;
  • rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
  • adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della cosiddetta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753;

ORDINA ALTRESI’

Ai competenti organi di vigilanza e della forza pubblica di effettuare i dovuti controlli, di applicare la presente ordinanza, e di reprimere le conseguenti violazioni arrecate.

AVVERTE

Che chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con le comminatorie stabilite dal D.P.R. 11/07/1980, n.753, irrogate secondo il procedimento previsto dalla Legge  24/11/1981 n. 689;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

  1. pubblicata all’Albo on line e sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di Mozzo;
  2. trasmessa per i dovuti adempimenti di competenza:

a) alla Regione Lombardia — Sede Territoriale di Bergamo;
b) alla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano R.F.I. S.p.A — Unità Territoriale Milano Linee Nord;
c) alla Prefettura di Bergamo;
d) al Comandante della Polizia Locale;

AVVISA CHE

Chiunque ne abbia interesse avverso la Presente Ordinanza potrà proporre: 
ricorso avanti il T.A.R. Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO
Ubiali Gianluigi

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